Conversione Decreto “Cura Italia”
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 110 del 29 aprile 2020 la LEGGE di conversione con modificazione del Decreto-Legge “COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA”. Nella presente circolare in estrema sintesi le novità introdotte in sede di conversione del cd. Decreto “Cura Italia” che riguardano imprese e privati in seguito alla diffusione nel territorio italiano del Coronavirus. |
LE PRINCIPALI NOVITà FISCALI DEL DECRETO “CURA ITALIA”
Il 29 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 110 la legge n. 27 del 24 aprile 2020 contenente la Conversione in legge, con modificazioni, del cd. Decreto Cura Italia[1].
Si riepilogano di seguito le principali novità fiscali.
Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche
(art. 15)
Per la gestione dell’emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle norme vigenti in materia, è consentito produrre, importare e mettere in commercio, mascherine chirurgiche. Per avvalersi di tale deroga, il produttore e l’importatore devono autocertificare che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.
Entro e non oltre 3 giorni dall’invio della autocertificazione i produttori o gli importatori devono trasmettere all’Istituto Superiore di Sanità o all’INAIL ogni elemento utile alla validazione delle mascherine che a loro volta, dovranno pronunciarsi in merito alla conformità[2].
Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
(art. 16)
Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI).
Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS
(artt. 19-22)
L’articolo 19, in materia di trattamento di integrazione salariale ordinario, prevede che:
- i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (Cd. Comuni della Zona rossa) e
- i datori di lavoro che impiegano lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni,
possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro che ne occupano mediamente più di 5.